Art. 5.

      1. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui agli articoli 3 e 4 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle leghe professionistiche, separatamente per i campionati di Serie A e di Serie B, tenuto conto che:

          a) una quota deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto, del valore di mercato, coincidente con quello attributo alle singole società sportive dalle imprese televisive;

          b) una quota deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

          c) una quota deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

          d) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive. Le somme di cui alla presente lettera sono attribuite alla Federazione italiana giuoco calcio, cui compete la determinazione delle modalità della loro distribuzione.

 

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      2. Anche ai fini di equità di cui al comma 1, lettera c), i criteri di ripartizione delle quote di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), sono determinati per periodi temporali più che congrui e modificati per tenere conto delle variazioni intervenute in relazione ai rispettivi presupposti.